Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
Novità 2015
descrizione articolo
Con il prossimo modello 730/2015 sarà possibile usufruire delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2014. L'articolo 16 bis comma 1 del Tuir prevede la detrazione delle spese sostenute e debitamente documentate da parte di chi esegue lavori consistenti nel recupero del patrimonio edilizio su di un immobile di loro proprietà o che detengono in virtù di un titolo idoneo.
Gli interventi agevolabili, che devono essere eseguiti su immobili a destinazione abitativa, sono i seguenti:
- manutenzioni ordinarie (agevolabile solo se eseguite sulle parti comuni degli edifici)
- manutenzioni straordinarie
- risanamento conservativo e ristrutturazioni edilizie
La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro e i pagamenti, che devono corrispondere alle fatture rilasciate dai fornitori o dalle imprese che hanno eseguito i lavori, vanno necessariamente eseguiti con bonifico bancario sensi dell'art. 16 bis del DPR 917/1986 dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che fruisce della detrazione;
- la partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario
Detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione. Le novità
L'agenzia delle entrate con la circolare n. 17 del 24 aprile 2015 ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo alla corretta detrazione fiscale delle spese di ristrutturazione per quanto riguarda le modalità di pagamento e l'entità dei lavori eseguiti:
Nel caso di bonifico effettuato dal titolare di un conto corrente (ordinante) che non corrisponde al beneficiario della detrazione, l'agevolazione è comunque usufruibile a condizione che il codice fiscale del beneficiario venga correttamente indicato nella disposizione di pagamento e che vengano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.
Per quanto riguarda il limite massimo agevolabile di 96.000 euro si può usufruire nuovamente dell'agevolazione sullo stesso immobile, oggetto di passati interventi di ristrutturazione, senza limite temporale, a condizione che si tratti di un nuovo intervento e non di una "mera prosecuzione" dei lavori precedentemente eseguiti.